Normativa ASSISTENZA FARMACEUTICA

Farmaci soggetti a prescrizione medica

Ai fini della rimborsabilità, i farmaci sono classificati in tre diverse fasce:

FASCIA A: comprendente i farmaci essenziali e per malattie croniche, interamente rimborsati dal SSN, fatta salva la possibilità per le Regioni di introdurre delle quote
di compartecipazione alla spesa (ticket);
FASCIA H: comprendente i farmaci di esclusivo uso ospedaliero utilizzabili solo in ospedale o che possono essere distribuiti dalle strutture sanitarie;
FASCIA C: comprendente i farmaci che necessitano di prescrizione medica ma che sono completamente a carico del cittadino.
Farmaci non soggetti a prescrizione medica
Per i farmaci senza obbligo di prescrizione (SOP) il prezzo è stabilito liberamente dal produttore. Nella pluralità dei casi si tratta di farmaci di automedicazione per l’acquisto e l’assunzione dei quali non è necessaria la prescrizione medica, poiché sono destinati all’utilizzo autonomo da parte del cittadino per curare disturbi lievi o passeggeri.
Per alcuni farmaci di libera vendita, definiti da banco o OTC (acronimo di over the counter), è consentita la pubblicità.
Regime brevettuale dei farmaci 
Ai fini del regime brevettuale, i farmaci si distinguono in:
Specialità medicinali: medicinali venduti con nome e confezione specifici, con  copertura brevettuale o a brevetto scaduto;
Farmaci generici (equivalenti): medicinali non coperti da brevetto, aventi uguale composizione in principi attivi, forma farmaceutica, via di somministrazione,
modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie di una specialità a brevetto scaduto (originator).

I generici sono normalmente identificati dalla denominazione comune internazionale del principio attivo o, in mancanza di questa, dalla denominazione scientifica del medicinale, seguita dal nome del titolare dell'AIC (Autorizzazione all'immissione in Commercio).

Se il titolare segue una procedura di registrazione nazionale, l'AIC è concessa dal Ministero della Salute, a fronte di un abbassamento del prezzo di almeno il 20 per cento rispetto al prezzo della corrispondente specialità medicinale che ha goduto della tutela brevettuale (originator) o delle specialità medicinali che hanno beneficiato della licenza da parte dell’originator. L’articolo 7, comma 1 del decreto legge 347/2001, disciplina la rimborsabilità dei farmaci non coperti da brevetto, affidando alle Regioni, sulla base di apposite direttive regionali, la determinazione della misura del rimborso fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente farmaco generico disponibile nel normale ciclo distributivo regionale.

Il medico nel prescrivere i farmaci generici, aventi un prezzo superiore al minimo, può apporre sulla ricetta adeguata indicazione secondo la quale il farmacista non può sostituire il farmaco prescritto con un medicinale uguale avente un prezzo più basso.

In mancanza di tale indicazione, il farmacista, dopo aver informato l'assistito, consegna allo stesso il farmaco avente il prezzo più basso.

Qualora il medico apponga sulla ricetta l’insostituibilità del farmaco prescritto ovvero l'assistito non accetti la sostituzione proposta dal farmacista, la differenza fra il prezzo più basso ed il prezzo del farmaco prescritto è a carico dell'assistito.

I medicinali generici sono stati definiti equivalenti dal decreto legge 87/2005 e si distinguono due categorie di farmaci:
Unbranded: il nome del prodotto generico è quello del principio attivo corrispondente alla Denominazione Comune Internazionale (DCI) seguita dal nome del titolare della Autorizzazione all'immissione in Commercio (AIC);
Branded:farmaci con brevetto scaduto e nome di fantasia.
In ultimo, il decreto legge 78/2010, all'articolo 11, comma 9, ha previsto che, a decorrere dal 2011, l’Agenzia nazionale del farmaco (AIFA) stabilisca un prezzo massimo di
rimborso per i medicinali equivalenti, collocati in classe A, a parità di principio attivo, di dosaggio, di forma farmaceutica, di modalità di rilascio e di unità posologiche. Tali limiti di rimborso sono determinati dall’AIFA sulla base di una ricognizione dei prezzi vigenti nei paesi dell’Unione europea e in misura idonea a realizzare un risparmio di spesa non inferiore a 600 milioni di euro annui. I risparmi di spesa restano nella disponibilità delle regioni.
Inoltre, dal 1 giugno 2010 e fino al 31 dicembre 2010, il prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti è ridotto del 12,5 per cento (articolo 11, comma 10). La
relazione illustrativa collega la norma alle disposizioni contenute nell’articolo 13 del decreto legge 39/2009 finalizzate al recupero del danno economico subito dal SSN in
conseguenza del fenomeno degli extrasconti, praticati dall’industria farmaceutica alla distribuzione intermedia e finale come strumento di incentivazione alla commercializzazione dei propri equivalenti di fascia A. In particolare il decreto legge 39/2009 ha previsto la riduzione del prezzo dei farmaci equivalenti del 12 per cento fino al 31 dicembre 2009, e la trattenuta dell’1,4 per cento dell’importo dovuto alle farmacie per la
distribuzione dei farmaci, per una durata di dodici mesi (quindi fino all’aprile 2010), al fine di recuperare il valore degli extra sconti praticati dalle aziende farmaceutiche nel corso dell’anno 2008, con esclusione da tale misura delle farmacie rurali con bassi fatturati.

Uso off label di un farmaco
Si definisce off-label l’impiego, nella pratica clinica, di farmaci già registrati ma usati in maniera non conforme a quanto previsto dalle indicazioni terapeutiche, dalle vie e dalle modalità di somministrazione previste dall'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dal Ministero della sanità. In particolare, la legge permette un uso diverso del farmaco qualora il medico curante, sotto la sua diretta responsabilità e previa informazione del paziente e acquisizione del consenso dello stesso, nonché sulla base delle evidenze documentate in letteratura e in mancanza di alternative terapeutiche migliori, ritenga necessario somministrare un medicinale al di fuori delle indicazioni d’uso autorizzate.
L’uso off-label riguarda, molto spesso, molecole conosciute e utilizzate da tempo, per le quali le evidenze scientifiche suggeriscono un uso anche in situazioni cliniche non
approvate da un punto di vista regolatorio. In tale ambito, può essere richiamata anche la disposizione recata dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 536/1996 che consente di impiegare, in casi eccezionali qualora non si rinvengano alternative terapeutiche valide per il trattamento di una determinata patologia, medicinali innovativi in commercio in altri Stati ma non sul territorio nazionale, oppure medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica oppure medicinali autorizzati per altra indicazione terapeutica. L’impiego dei farmaci è stato recentemente ridisciplinato dalla finanziaria 2007 [1] che dispone il divieto dell’uso dei farmaci con modalità di prescrizione off-label a carico del Servizio sanitario nazionale, quando, nell'ambito dei presidi ospedalieri o di altre strutture e interventi sanitari, assuma carattere diffuso e sistematico e si configuri, al di fuori delle condizioni di autorizzazione all'immissione in commercio, quale alternativa terapeutica rivolta a pazienti portatori di patologie per le quali risultino autorizzati farmaci recanti specifica indicazione al trattamento. L’AIFA , su invito del Ministero della Salute, ha aggiornato con propria Determinazione del 29 maggio 2007 l’elenco dei farmaci di cui al decreto legge 536/1996, ponendo particolare riguardo ai settori dell’oncologia e della pediatria, nel cui ambito sono particolarmente utilizzate le prescrizioni off-label.

La spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera
La spesa per i medicinali prescritti a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), viene definita dalla spesa farmaceutica territoriale e dalla spesa farmaceutica ospedaliera.
In particolare, la spesa farmaceutica territoriale indica l’insieme della spesa riferibile ai farmaci rimborsabili di fascia A distribuiti:
• attraverso le farmacie pubbliche e private convenzionate;
• attraverso la distribuzione diretta intesa come la distribuzione, per il tramite delle strutture ospedaliere e dei presidi delle aziende sanitarie locali,  di medicinali agli
assistiti per la somministrazione presso il proprio domicilio [1].

La distribuzione diretta può avvenire anche attraverso specifici accordi con le farmacie territoriali, pubbliche e private (distribuzione per conto). Rientrano nella distribuzione diretta le prestazioni farmaceutiche, destinate al consumo al domicilio, erogate:
o alla dimissione da ricovero o da visita specialistica, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo;
o ai pazienti cronici e/o soggetti a piani terapeutici;
o ai pazienti in assistenza domiciliare, residenziale o semiresidenziale;
o da parte delle farmacie convenzionate, pubbliche o private, per conto delle Aziende sanitarie locali.

Le regioni sono divenuti attori rilevanti ai fini del contenimento della spesa farmaceutica, poiché il contenimento dei costi è una conseguenza diretta del sistema di distribuzione da queste prescelto, implicando la distribuzione diretta uno sconto medio del 50 per cento per le ASl che acquistano i farmaci direttamente dalle ditte produttrici[2]. In particolare, le regioni hanno la facoltà di attivare la distribuzione diretta dei farmaci di fascia A contenuti nel PH-T (Prontuario Ospedale Territorio), introdotto dall’AIFA con la determinazione 29 ottobre 2004 che rimanda al Prontuario quale strumento per garantire la continuità assistenziale. L'adozione del PH-T, per entità e modalità dei farmaci elencati, dipende dall’assetto normativo, dalle scelte organizzative e dalle strategie assistenziali definite e assunte da ciascuna Regione.
La spesa farmaceutica ospedaliera indica invece la spesa riferibile ai medicinali di fascia H acquistati o resi disponibili all’impiego da parte delle strutture sanitarie direttamente gestite dal Servizio Sanitario Nazionale, ad eccezione dei medicinali dispensati in distribuzione diretta.
La spesa farmaceutica viene ulteriormente definita in:
spesa farmaceutica convenzionata, ovvero l’erogazione di medicinali a carico del SSN da parte delle farmacie aperte al pubblico. La dispensazione avviene previa
presentazione della prescrizione medica su ricettario SSN e riguarda i medicinali ricompresi nei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria (LEA);
spesa farmaceutica non convenzionata, ovvero la spesa farmaceutica ospedaliera unitamente alla spesa derivante dai farmaci dispensati attraverso la distribuzione diretta.

Meccanismi di controllo della spesa farmaceutica
Il settore farmaceutico è stato oggetto di molteplici interventi regolatori mirati al governo e al contenimento della spesa farmaceutica, a sua volta componente fondamentale della spesa sanitaria. In ultimo il decreto legge 78/2010 ha inteso fornire gli strumenti necessari per una corretta programmazione e razionalizzazione della spesa farmaceutica. Gli interventi proposti a tal fine prevedono fra l'altro:
• l’avvio di un confronto tecnico tra il Ministero della salute, il Ministero dell’economia e delle finanze, l’Agenzia nazionale del Farmaco (AIFA) e le
associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per la revisione dei criteri di remunerazione della spesa farmaceutica. I criteri indicatiprevedono un
maggiore controllo delle forme di distribuzione dei farmaci e un diverso sistema di retribuzione delle farmacie non più basato sul prezzo di riferimento del farmaco
bensì sulla prestazione offerta (articolo 11, comma 6-bis);
• la predisposizione, da parte dell'AIFA, di tabelle di raffronto tra la spesa farmaceutica territoriale delle singole regioni, con la conseguente definizione
delle migliori soglie di appropriatezza relative alla prescrizione dei farmaci generici da parte dei medici del SSN. La norma intende monitorare la spesa
farmaceutica territoriale al fine di individuare la quota ottimale dei farmaci equivalenti prescritti a prezzo minore per categoria terapeutica equivalente, ovvero
uguale composizione in principi attivi. I dati già emersi dal Sistema Tessera sanitaria documentano come per alcune categorie terapeutiche equivalenti (statine,
sartani e inibitori della pompa protonica), il margine di economie sia molto cospicuo, tanto da far stimare in almeno 600 milioni le economie annue conseguibili. Le
economie restano nelle casse delle Regioni (articolo 11, comma 7, lettera b);
• la fissazione di linee guida per incrementare l'efficienza delle aziende sanitarie nelle attività di immagazzinamento e distribuzione interna dei medicinali
acquistati direttamente (articolo 11, comma 8).

Onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica
Il decreto legge 159/2007 ha stabilito all’articolo 5, comma 1, che a decorrere dal 2008, l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica territoriale, non può superare (a livello nazionale ed in ogni singola Regione) il tetto del 14 per cento del finanziamento complessivo ordinario del medesimo SSN.
Successivamente, l’articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto legge 39/2009, ha rideterminato il tetto di spesa per l'assistenza farmaceuticaterritoriale (comprensivo
della spesa farmaceutica convenzionata, della distribuzione diretta, della distribuzione per conto e del ticket) nella misura del 13,6 per cento per l'anno 2009. In ultimo, iltetto è stato rideterminato nella misura del 13,3 per cento dall’anno 2010 dall’articolo 22, comma 3, del decreto legge 78/2009. Nel triennio 2007-2009non si è registrato
sforamento del tetto della farmaceutica territoriale.
Relativamente al tetto per la spesa farmaceutica ospedaliera, come definito dal decreto legge 159/2007, articolo 5, comma 5, a decorrere dal 2008, il tetto, al netto della
distribuzione diretta, non può superare, a livello di ogni singola regione, la misura percentuale del 2,4 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato per
il SSN. Negli ultimi anni, il tetto per la spesa farmaceutica territoriale è stato ripetutamente sforato, attestandosi intorno al 4 per cento.

Quote di spettanza 
Il prezzo al pubblico dei farmaci rimborsati integralmente dal SSN viene definito a seguito di una contrattazione fra l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e le aziende
produttrici. L’articolo 1, comma 40, della legge 662/1996stabilisce le quote di spettanza per le aziende farmaceutiche, i grossisti ed i farmacisti, ovvero le percentuali di ricavo, pari rispettivamente al 66,65 per cento, al 6,65 per cento e al 26,7 per cento del prezzo di vendita al pubblico al netto dell’IVA. Il prezzo al pubblico di un farmaco rimborsabile viene pertanto fissato partendo dal prezzo ex fabrica negoziato fra l’azienda produttrice ed il SSN, con l’aggiunta delle quote di spettanza dovute ai grossisti ed ai farmacisti, ovvero agli altri attori della filiera del farmaco.
In attesa dell’adozione di una nuova metodologia di remunerazione delle farmacie, il decreto legge 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, ridetermina le percentuali di ricavo dovute dal SSN (quote di spettanza) ai grossisti e ai farmacisti sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci di classe a), interamente rimborsati dal SSN. Tale rideterminazione abbassa la quota dei grossisti al 3 per cento (precedentemente al 6,65 per cento) portando quella dei farmacisti al 30,35
(precedentemente al 26,7 per cento). Per i farmacisti la quota di spettanza del 30,35 per cento deve intendersi come quota minima a questi spettante. Contestualmente si dispone che il SSN trattenga, ad ulteriore titolo di sconto sulla quota di spettanza delle farmacie, una percentuale pari all’1,82 per cento sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci al netto dell’IVA, lasciando peraltro inalterati gli sconti già previsti a normativa vigente.
Tale quota dell’1,82 per cento non si applica alle farmacie rurali sussidiate con fatturato annuo in regime di SSN, al netto dell’IVA, non superiore a euro 387.324,67 e alle altre farmacie con fatturato annuo in regime di SSN, al netto dell’IVA, non superiore a euro 258.228,45. Allo stesso tempo, le aziende farmaceutiche, sulla base di tabelle
approvate dall’AIFA e definite per regione e per singola azienda, corrispondono alle regioni stesse, un importo del 1,83 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al
netto dell’IVA dei medicinali erogati in regime di SSN (articolo 11, comma 6).
Per quanto riguarda i titoli di sconto già previsti a livello di farmacia, si rinvia a quanto previsto dall’articolo 48, comma 32, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 , che a sua volta rimanda al disposto dell’articolo 1, comma 40, della legge 662/1996: il SSN, nel corrispondere alle farmacie quanto dovuto (in base alla quota di loro spettanza), trattiene, a ulteriore titolo di sconto, una quota percentuale sull'importo al lordo dei ticket e al netto dell'IVA. Tale percentuale varia a seconda dell’intervallo di prezzo al pubblico in cui si colloca il medicinale[1]. La percentuale di tali sconti è ridotta a beneficio delle farmacie con
un fatturato ridotto, collocate solitamente in zone geografiche disagiate. Al fine di
mantenere un’efficiente rete di assistenza farmaceutica territoriale sono inoltre previste
misure particolari per le farmacie rurali che godono dell’indennità di residenza ai sensi
della legge 549/1995. Tale sconto non viene applicato sull’ossigeno terapeutico e sui
farmaci, specialità o generici, che abbiano un prezzo corrispondente a quello di rimborso.
L’Autorità Garante della concorrenza e del mercato è intervenuta recentemente
sull’argomento, ribadendo la necessità di adottare un nuovo criterio di remunerazione
della componente distributiva dei farmaci erogati dal SSN. A parere dell’Autorità,
l’impianto normativo vigente non sarebbe idoneo ad assicurare spinte concorrenziali nel
settore ed il conseguente contenimento della spesa pubblica. In primo luogo, l’Autorità ha
osservato che la definizione di un titolo di sconto ancorato al prezzo finale del farmaco non
tiene conto degli effettivi costi sostenuti da farmacisti e grossisti nell’attività di
distribuzione. L’Autorità ribadisce l’opportunità di riconoscere al farmacista una
retribuzione a forfait per il servizio di vendita di ciascun medicinale, indipendentemente dal
suo prezzo, incentivando in tal senso anche la vendita di farmaci a minor prezzo.
Regole di copertura di un eventuale sforamento dei tetti
Il decreto legge 159/2007 introduce, all’articolo 5, un nuovo sistema di regolazione della
spesa dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale, in base al quale l'AIFA
attribuisce ad ogni azienda titolare di autorizzazioni all'immissione in commercio di farmaci
un budget annuale, calcolato distintamente per i medicinali equivalenti e per quelli coperti
da brevetto. La somma dei budget di ciascuna azienda, incrementata dal Fondo relativo
alla spesa per i farmaci innovativi e dal Fondo di garanzia per esigenze allocative in corso
d’anno, deve corrispondere all'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica
territoriale. In caso di superamento del tetto per la farmaceutica territoriale a livello
nazionale, tale eccedenza è ripartita tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti in
misura proporzionale alle relative quote di spettanza sui prezzi dei medicinali, fermo
restando l’obbligo per le regioni di adottare le necessarie misure di contenimento. In virtù
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di tale procedura, e solo nel caso in cui vi sia un superamento del limite di spesa a livello
nazionale, le aziende farmaceutiche interessate versano direttamente alle regioni la loro
quota di spettanza, proporzionale allo sfondamento del tetto di spesa (payback), mentre gli
atri soggetti della filiera scontano una riduzione proporzionale dei margini di loro
spettanza. Nel caso in cui lo sfondamento del tetto riguardi solo alcune regioni, il maggior
costo rimane a carico delle stesse.
Negli ultimi anni, il tetto per la spesa farmaceutica ospedaliera è stato ripetutamente
sforato, attestandosi intorno al 4 per cento, in tal caso ogni scostamento rispetto al tetto
programmato deve essere coperto dalla singola Regione, attraverso misure di
contenimento della spesa farmaceutica o di altre voci del bilancio sanitario, oppure a
valere su altri capitoli del bilancio regionale (extra sanitario).
Partendo dall'evidenza del difficile contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera, il
decreto legge 78/2010 ha disposto l'individuazione da parte dell’Agenzia italiana del
farmaco (AIFA) di medicinali, attualmente dispensati dalle strutture ospedaliere,da
assegnare alla distribuzione territoriale. Il transito di farmaci di fascia H, a carico della
spesa farmaceutica ospedaliera, in fascia A, quindi a carico della spesa farmaceutica
territoriale, per un volume di 600 milioni di euro annui, ha effetto a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’elenco dei farmaci
individuati (articolo 11, comma 7, lettera a).
Infine, per quanto riguarda i farmaci innovativi, in caso di sfondamento sono chiamate a
ripianare tutte le aziende e non soltanto quelle titolari dei farmaci inclusi tra gli innovativi. Il
ripiano avviene attraverso un trasferimento in contanti alle amministrazioni regionali da
parte delle aziende farmaceutiche ed attraverso una riduzione proporzionale dei margini di
spettanza per gli altri soggetti della filiera.
Meccanismo del Payback
Nell’ultimo triennio, l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha provveduto ad emanare
provvedimenti volti a completare il recupero dello sfondamento della spesa farmaceutica.
In particolare, la Determinazione AIFA n. 26 del 27 settembre 2006, in vigore dal 1°
ottobre 2006, ha applicato una ulteriore riduzione del 5 per cento sul prezzo al
pubblico comprensivo di IVA di tutti i farmaci rimborsabili dal SSN (fascia A-H). Tale
misura, inizialmente estesa per tutto il 2007, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2010 [2].
Successivamente, la finanziaria 2007 [3] ha consentito alle aziende farmaceutiche di
richiedere all’AIFA la sospensione degli effetti della deliberazione n. 26 del 27 settembre
2006 a fronte del versamento alle Regioni degli importi individuati da apposite tabelle di
equivalenza degli effetti economico-finanziari per il SSN generabili dalla riduzione del 5%
applicata precedentemente dalle aziende farmaceutiche direttamente sul prezzo dei
medicinali.
I dati economici della spesa sanitaria
Nel 2008 la spesa sanitaria totale (pubblica e privata) è stata 141,5 miliardi di euro, pari
al 9 per cento del PIL [1], in linea con la media dei Paesi OCSE (9,1 per cento). Nel 2007 la
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spesa sanitaria totale era pari all’8,7 per cento del PIL. Dal 2000 al 2008 l’incremento
della spesa sanitaria totale sul PIL è stato quasi pari ad un punto percentuale [2].
Per L’OCSE, nel 2008 la spesa sanitaria pubblica è risultata essere il 77,4 per cento
sulla spesa sanitaria totale.
Nel 2009 la spesa sanitaria pubblica [3]è pari a 110,6 miliardi di euro, con un aumento
dell’1,9 rispetto ai 108,5 miliardi di euro del 2008. In particolare, la farmaceutica
ospedaliera è cresciuta del 9,8 per cento rispetto al dato del 2008 [4].
La spesa sanitaria pubblica per il 2010 è stimata che raggiungerà i 114,7 miliardi di
euro, includendo le manovre di contenimento della spesa previste per il periodo 2010-
2012 [5], come modificate dal Patto per la Salute 2010-2012 [6] e recepito dalla legge
finanziaria per l'anno 2010 [7], le economie per la spesa farmaceutica territoriale [8] pari a
800 milioni, riattribuite al finanziamento del SSN [9]; gli oneri derivanti per il SSN dalle
misure di regolarizzazione degli immigrati [10]; l'abolizione del ticket di 10 euro
sull'assistenza specialistica per gli anni 2010 e 2011 che comporta una maggiore spesa
annuale di 400 milioni e risparmi stimati per gli anni 2010 e 2011 connessi alle misure di
efficientamento e razionalizzazione della spesa delle Regioni [11]; una stima delle misure di
contenimento della spesa da parte delle Regioni in disavanzo per l'attuazione dei piani di
rientro già in essere e dei nuovi piani di rientro.
Secondo la citata RUEF, nel periodo 2000-2005 il tasso medio di incremento della
spesa sanitaria pubblica è risultato pari al 7,3 per cento annuo.
Nel periodo 2006-2009 il tasso medio di incremento della spesa sanitariapubblica è
risultato pari al 2,9 per cento, con un incremento dell’8,7 per cento dai 101,4 miliardi di
euro del 2006 ai 110,6 miliardi di euro del 2009.
Nello stesso periodo il tasso medio di incremento del PIL è stato vicino dell’0,8 per
cento, con un incremento del 2,4 per cento dai 1.485,377 miliardi di euro del 2006 ai
1.520,870 miliardi di euro del 2009.
Il rapporto spesa sanitaria pubblica/PIL [12], nel quadriennio 2006-2009, si è attestato
attorno ad una media del 6,9 per cento. In particolare, il rapporto spesa sanitaria
pubblica/PIL del 2009 è stato pari al 7,3 per cento contro il 6,9 per cento del 2008.
Nel 2008 il finanziamento del SSN [13] è stato pari a 103,447 miliardi di euro, cresciuto
del 3,5 per cento rispetto ai 99,966 miliardi di euro del 2007. Dal 2006, con 95,131 miliardi
di euro, al 2008, il finanziamento è aumentato dell’8,6 per cento.
Il rapporto finanziamento/PIL, nel triennio 2006-2008, si è attestato vicino ad una media
del 6,5 per cento.
Il disavanzo sanitario nel 2009 è stato pari a 3,3 miliardi di euro, mentre nel 2008 e nel
2007 è stato rispettivamente di 3,4 e 3,7 miliardi di euro.

Nel 2009, il disavanzo maggiore, pari al 89 per cento del totale, appare collocato nelle
regioni del centro e del sud (Lazio, Campania, Puglia, Sicilia, Calabria e Sardegna). Il
Lazio con 1.374 milioni di euro detiene il 39,8 per cento del disavanzo totale 2009 [14].
Nel 2008 la spesa farmaceutica totale,pubblica (rimborsata dal SSN, al lordo del ticket e
dello sconto alle farmacie) e privata, è stata pari a circa 24,4 miliardi di euro, di cui 18,3
miliardi di euro a carico del SSN (spesa farmaceutica convenzionata e non
convenzionata) e 6,1 miliardi di spesa privata [15].
Nel 2008 la spesa farmaceutica totale risulta essere il 17, 2 per cento della spesa
sanitaria totale.
Nel 2008 la spesa farmaceutica a carico del SSN è pari al 16,8 per cento della spesa
sanitaria pubblica.
Nel 2009 la spesa farmaceutica a carico del SSN (convenzionata e ospedaliera, al netto
del pay back e senza la distribuzione diretta) è stata pari al 17,3 per cento del
finanziamento del Fondo SSN, corrispondente a 102,7 miliardi di euro [16].
Nel 2009 la spesa farmaceutica territoriale, inclusiva della distribuzione diretta dei
farmaci, pari 1,6 miliardi di euro, e del ticket, pari a 862 milioni di euro, è stata di 13,5
miliardi di euro, pari al 13,2 per cento contro il previsto 13,6 per cento sul citato Fondo
Sanitario nazionale per il 2009.
Nel 2009 la spesa farmaceutica ospedaliera, al netto della distribuzione diretta dei
farmaci, si è attestata, esclusa la quota del pay back, a 4,2 miliardi di euro, pari al 4,1 per
cento del suddetto FSN per il 2009. Lo scostamento dal tetto del 2,4 per cento del livello
di spesa farmaceutica ospedaliera è pari in valore assoluto a 1,7 miliardi di euro.
Nel 2010 l’onere a carico del SSN per la spesa farmaceutica territoriale (inclusiva della
distribuzione farmaceutica diretta) non dovrà superare i 13,9 miliardi di euro, pari al tetto
previsto del 13,3 per cento sul livello di finanziamento del Fondo del SSN, quantificato in
104,7 miliardi di euro [17].

 

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